Accesso alla pensione anticipata: utile anche la contribuzione figurativa

Il sistema della prestazione pensionistica anticipata rispetto alla pensione di vecchiaia è cambiato all’esito della riforma del 2011

Accesso alla pensione anticipata: utile anche la contribuzione figurativa

Nel sistema che, come da legge di conversione del cosiddetto ‘Salva Italia’, prevede l’accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici previsti, se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, la contribuzione figurativa può concorrere ad integrare i presupposti per il pensionamento, laddove nel sistema che consente l’accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico, oltre che di quello contributivo, la minor contribuzione richiesta deve essere effettiva.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 27910 del 20 ottobre 2025 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto tra una lavoratrice e l’INPS.
Sfavorevole alla donna il pronunciamento dei giudici d’Appello, i quali ne respingono la domanda di pensione anticipata. Ciò perché sono necessari, per la pensione anticipata, requisiti contributivi minimi effettivi, e non già accrediti figurativi per malattia o disoccupazione, per essere rimasti invariati i requisiti contributivi di trentacinque anni richiesti dalla precedente normativa.
Di diverso avviso, invece, i magistrati di Cassazione, i quali ricordano che il sistema della prestazione pensionistica anticipata rispetto alla pensione di vecchiaia è cambiato all’esito della riforma del 2011, riforma che completò la transizione della riforma del 1995 in un periodo di aggravamento della crisi economico -finanziaria già in atto dai primi anni del 2000.
Il contenuto sostanziale del provvedimento è racchiuso nel passaggio che affronta il tema dell’unificazione dei trattamenti pensionistici dal punto di vista del calcolo della pensione e dell’innalzamento dell’età di accesso effettivo alla prestazione, innovando la disciplina della pensione di vecchiaia e mantenendo in vita, entro limiti assai più rigorosi, la pensione di anzianità, che da quel momento ha assunto la denominazione di pensione anticipata.
La legge del 2011 ha, dunque, introdotto una nuova prestazione, con criteri distinti rispetto a quelli pregressi che erano stabiliti per la pensione di anzianità. La legge, invero, disciplina le prestazioni pensionistiche a decorrere dal 1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data.
All’esito della riforma, dunque, il vecchio requisito dei trentacinque anni non opera più nel nuovo sistema: erronea, quindi, la visione tracciata in Appello, visione che invoca l’applicabilità del vecchio regime normativo dei trentacinque anni di contribuzione.
Nel nuovo sistema normativo vengono dettati, ovviamente, i requisiti della prestazione della pensione anticipata: in particolare, l’accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici previsti è consentito esclusivamente se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2012; per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile.
Il riferimento ai pensionati per i quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 è, in sostanza, a quelli per i quali il trattamento pensionistico ricade integralmente sotto il calcolo contributivo, essendo andata a pieno regime la riforma sancita con la legge numero 335 del 1995: anche per tali assicurati, alla cessazione del rapporto, è consentita la possibilità di vedersi riconoscere la pensione anticipata con i presupposti sopra descritti, ma in questo caso rientra in gioco l’età anagrafica (63 anni), purché, però, l’interessato o l’interessata possano far valere un’anzianità assicurativa di almeno venti anni di contribuzione effettiva. Invece, l’esclusione della contribuzione figurativa avrebbe scarsa giustificazione e porterebbe alla sostanziale disapplicazione della fattispecie, attesa l’ampiezza della contribuzione (ben quarantadue anni) richiesta per beneficiare della prestazione.

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