Ammonito l’avvocato che non risponde alla richiesta di informazioni del cliente
Il legale ha lasciato trascorrere ben trenta giorni senza dare notizie alla persona che si era rivolto a lui

Sanzionato dal Garante per la protezione dei dati personali l’avvocato che non risponde tempestivamente alla richiesta del cliente mirata all’ottenimento di informazioni su un procedimento e per questo catalogabile come richiesta di dati personali. Il Garante si è limitato a censurare il legale con un mero ammonimento, chiarendo, però, quando il cliente invia all’avvocato una richiesta formulata come istanza di accesso ai dati, il professionista ha un termine di un mese – prorogabile di altri due mesi – per dare un riscontro, e, se non rispetta la prima scadenza, egli ha comunque l’obbligo di informare il cliente della proroga e dei motivi del ritardo, e tale informazione va comunque fornita entro entra giorni dalla originaria richiesta di informazioni. Nella vicenda presa in esame dal Garante è emerso che il legale ha lasciato trascorrere ben trenta giorni senza fornire risposte al cliente che si era rivolto a lui. Respinta l’obiezione difensiva proposta dall’avvocato, il quale ha spiegato di non avere reagito tempestivamente alla richiesta di informazioni perché oberato di lavoro. (Provvedimento del 27 gennaio 2022 del Garante per la protezione dei dati personali)