Con la Riforma Cartabia, diventa inammissibile il reclamo del provvedimento che non contiene limitazioni alla responsabilità genitoriale
È consentito il reclamo solo nei casi in cui il contenuto dei provvedimenti indifferibili coincida con quello dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 473-bis.24 c.p.c. e quindi laddove questi sospendano o introducano limitazioni alla responsabilità genitoriale e alle modalità di affidamento dei minori.
Oggetto di reclamo è il decreto del Tribunale di Verona che respingeva le richieste del padre ricorrente riguardanti interazioni regolari con i figli minori e la possibilità di incontrarli con l'assistenza dei servizi sociali.
L'ordinanza della Corte d’Appello ha, poi, dichiarato l'inammissibilità del reclamo in questione.
In particolare, la Corte ha sottolineato che in casi di provvedimenti provvisori e urgenti, emessi senza istruttoria e caratterizzati da temporaneità ed urgenza, devono essere evidenti incongruenze o errori nella normativa applicabile affinché il reclamo sia considerato.
La Cassazione, pronunciatasi in via pregiudiziale, ha concordato che i reclami sono accettabili solo se ci sono cambiamenti sostanziali nella responsabilità genitoriale o nell'affidamento dei minori. Il provvedimento contestato non soddisfaceva tali criteri e l'impugnazione è stata, pertanto, respinta.