Le firme elettroniche nei procedimenti giudiziari: parola alla CGUE
La sentenza C: 2024:905 esamina un'importante questione interpretativa relativa all'utilizzo delle firme elettroniche nei procedimenti giudiziari in conformità al Regolamento eIDAS (n. 910/2014). La Corte di giustizia dell'Unione europea, consolidando la sua giurisprudenza, chiarisce sia l'applicazione del principio di non discriminazione delle firme elettroniche secondo l'articolo 25, paragrafo 1 del Regolamento, sia l'autonomia procedurale degli Stati membri nella regolamentazione dei metodi di presentazione degli atti processuali.

La controversia in questione riguarda il rifiuto di un organo giurisdizionale polacco di accettare atti processuali inviati via e-mail firmati con una "firma sicura" polacca, assimilata a una firma elettronica semplice. La Corte si è occupata di chiarire l'applicazione del Regolamento eIDAS e il principio di non discriminazione delle firme elettroniche.
In particolare, i giudici della CGUE hanno stabilito che le firme elettroniche non devono essere annullate a causa della loro forma, sottolineando la libertà degli Stati membri di stabilire regole specifiche sull'uso dei metodi di sottoscrizione digitale.
La normativa polacca viene considerata compatibile con il diritto dell'Unione, in quanto regola l'uso tecnico delle firme elettroniche nei processi giudiziari senza discriminazione.
La sentenza ha sottolineato che il principio di non discriminazione delle firme elettroniche deve essere bilanciato con le decisioni legislative degli Stati membri e con le valutazioni dei giudici sui processi legali che coinvolgono queste forme di sottoscrizione digitale.