Nessuna censura per il giudice che fornisce ai giornalisti documenti relativi a un procedimento
In ballo anche dati personali relativi alla parte. Fondamentale però che l’obiettivo sia consentire ai giornalisti di riferire in modo completo sul procedimento

Nessuna censura per il giudice che mette temporaneamente a disposizione dei giornalisti alcuni documenti relativi a un procedimento giurisdizionale e contenenti dati personali. A patto, però, che tale azione consenta agli esponenti della stampa di riferire in modo più completo sullo svolgimento del procedimento. A originare il caso, preso in esame dai giudici comunitari, è la richiesta presentata da due persone – un cliente e il suo legale – al Garante per la protezione dei dati personali del Belgio e relativa all’accesso, in un’occasione di un’udienza, consentito ad alcuni giornalisti, ai dati personali loro riguardanti e contenuti in un fascicolo giudiziario. Le lamentele proposte dal legale e dal cliente non hanno però fondamento, secondo i giudici comunitari, poiché non rientrano nella competenza del Garante i trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità giurisdizionali nell’ambito della loro politica di comunicazione sulle cause di cui sono investite, come quelli consistenti nel mettere temporaneamente a disposizione dei giornalisti atti di un procedimento giudiziario per consentire loro di assicurarne la copertura mediatica. Inoltre, la determinazione, tenuto conto dell’oggetto e del contesto di una determinata causa, delle informazioni provenienti da un fascicolo giudiziario che possono essere fornite ai giornalisti è chiaramente legata all’esercizio, da parte dei giudici, delle loro funzioni, il cui controllo da parte di un’autorità esterna potrebbe pregiudicare, in maniera generale, l’indipendenza della magistratura. (Sentenza del 24 marzo 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)