Partecipazione dei creditori alla liquidazione: il termine fissato dal liquidatore non è perentorio
Plausibile l’accoglimento di istanze di partecipazione presentate in ritardo
Prevalente, in generale, il fine di assicurare ai bambini una relazione educativa e affettiva stabile all’Interno di un funzionale contesto familiare e di scongiurare il rischio di regressioni connesse agli effettuati incontri protetti con i genitori biologici
Debbono essere computati anche i redditi soggetti a tassazione separata, quali il trattamento di fine rapporto e le somme percepite da forme di previdenza complementare per la parte imponibile, non trovando applicazione l’esclusione prevista solo per l’assegno sociale