Passaggio illegittimo sulla ‘corsia preferenziale’ da poco riattivata: anche la comunicazione istituzionale inchioda l’automobilista
Respinta la tesi difensiva mirata a presentare la violazione come compiuta in buonafede

Passaggio illegittimo sulla ‘corsia preferenziale’ riservata ai mezzi pubblici: l’automobilista sanzionato deve provare l’inadeguatezza della segnaletica per giustificare la propria condotta. Se invece si ipotizza la completa assenza della segnaletica, allora tocca alla pubblica amministrazione smentire la versione fornita dall’automobilista, essendo l’esistenza del segnale elemento costitutivo della fattispecie sanzionata. Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 2264 del 30 gennaio 2025 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame l’intricato contenzioso relativo ad una contestata e discussa ‘corsia preferenziale’ della Capitale, aggiungono che l’esimente della buonafede, ipotizzata dall’automobilista sanzionato, rileva come causa di esclusione della responsabilità solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della condotta e a patto che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge. In sostanza, la presunzione di responsabilità in capo all’automobilista autore della condotta illecita può essere superata solo attraverso la dimostrazione di aver agito senza colpa. Analizzando la specifica vicenda, i giudici annotano l’accertata esecuzione, da parte dell’amministrazione comunale capitolina, di interventi di adeguamento della segnaletica. In particolare, ricostruendo i passaggi salienti del processo di sospensione e successiva riattivazione della ‘corsia preferenziale’, emerge che essa era stata riattivata previa installazione della segnaletica di preavviso, a 180 metri dall’inizio della corsia stessa, e di un apposito dispositivo per la rilevazione automatica degli accessi non autorizzati, e che la ripresa del divieto di transito nella zona era stata preceduta dalla previsione di un periodo di sperimentazione nonché dall’espletamento di un periodo di pattugliamento. Inoltre, erano state assunte tutte le iniziative informative necessarie, con tanto di pubblicazione dell’informativa relativa al ripristino della ‘corsia preferenziale’. Difatti, la riattivazione della ‘corsia preferenziale’ era stata adeguatamente pubblicizzata sul sito relativo ai bus turistici ed anche attraverso l’emissione di due comunicati stampa, poi erano state aggiornate le informazioni relative alla ‘corsia preferenziale’ in questione e sulle vie limitrofe erano stati apposti dei pannelli informativi, che recavano appunto l’informazione secondo cui) era stata ripristinata la corsia preferenziale, sempre attiva. Inoltre, in una prima fase era stata assicurata dalla Polizia Municipale la presenza di trentadue presidi per consentire all’utenza di adeguarsi alla nuova disciplina del traffico, mentre era stata realizzata la segnaletica orizzontale e installata quella verticale. E al momento della riattivazione della ‘corsia preferenziale’ era presente sia adeguata segnaletica orizzontale sia adeguata segnaletica verticale, secondo le prescrizioni del ‘Codice della strada’. Impossibile, poi, ipotizzare un errore scusabile dell’automobilista, poiché ‘Roma Capitale’, per un verso, ha dato attuazione al ripristino della corsia preferenziale, provvedendo a realizzare idonea segnaletica, e, per altro verso, ha diligentemente compiuto tutto quanto possibile per informare l’utenza dell’intervenuta riattivazione della corsia preferenziale, anche mediante diffusione di comunicati e notizie, pur non previsti dalla normativa di settore.