Problemi con la linea mobile: disservizio minimo e niente ristoro economico
Respinta la richiesta di risarcimento avanzata da un cliente di una società operativa nel settore delle telecomunicazioni
Decisivo il riferimento alla irrealizzabilità della causa concreta dell’obbligazione, con conseguente applicazione dei rimedi restitutori
Necessario garantire al consumatore la possibilità di esercitare correttamente la propria autonomia contrattuale, non solo in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, ma anche in costanza di contratto singolarmente predisposto dal professionista