Quote associative dei sindacati: ecco come chiedere e ottenere il pagamento
Esclusa l’esistenza di una norma che vieti al sindacato di ottenere il pagamento delle quote associative attraverso le trattenute sulla retribuzione dei dipendenti
Non in discussione la legittimità dell’utilizzo della cessione del credito come strumento per ottenere il pagamento, da parte delle organizzazioni sindacali, delle quote associative. Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 27722 del 17 ottobre 2025 della Cassazione), i quali, a chiusura del contenzioso tra ‘FCA’ e ‘COBAS’, escludono l’esistenza di una norma che vieti al sindacato di ottenere il pagamento delle quote associative attraverso le trattenute sulla retribuzione dei dipendenti.
Confermata in Cassazione la valutazione compiuta dai giudici di Appello, con conseguente declaratoria dell’antisindacalità della condotta tenuta da ‘FCA’, colpevole di aver omesso di effettuare le trattenute sindacali in relazione alla cessione di credito di cui aveva ricevuto la comunicazione da parte dei suoi dipendenti di versare alla ‘COBAS del Lavoro Privato’ i contributi sindacali trattenuti mensilmente sulle retribuzioni e dovuti in forza delle deleghe conferite dai lavoratori aderenti a tale organizzazione sindacale.
In particolare, i giudici di terzo grado ricordano che l’istituto della cessione del credito di natura privatistica non prevede, in generale, il consenso del debitore ceduto, essendo solamente necessaria la notificazione di tale decisione, e aggiungono che non vi è motivo perché debba essere diversa la materia delle trattenute sindacali.
Di conseguenza, nella vicenda in esame, a seguito della cessione di credito, il sindacato è divenuto titolare del credito ceduto e la società aveva l’obbligo legale di adempiere secondo le disposizioni impartite dal lavoratore cedente, risultando quindi inadempiente nei confronti di ‘COBAS’. E la società, rimanendo inadempiente, ha dato luogo anche ad un comportamento antisindacale, che si caratterizza per la plurioffensività, configurando una violazione nei confronti dei lavoratori cedenti ed una condotta lesiva nei confronti del sindacato cessionario del credito che dai contributi dei propri associati trae anche i mezzi per lo svolgimento della propria attività.
Per i giudici, poi, il rifiuto opposto dalla società di procedere alle trattenute in favore del ‘COBAS’ assume anche caratteri discriminatori rispetto agli altri sindacati, che invece ricevono i contributi sindacali, a nulla rilevando la diversità dei mezzi giuridici utilizzati allo scopo, atteso che il rifiuto dell’azienda di effettuare le trattenute sindacali costituisce un ostacolo all’esercizio e allo sviluppo dell’attività sindacale.
Per chiudere il cerchio, infine, i giudici di Cassazione richiamano il principio secondo cui il referendum del 1995 e il successivo aggiornamento normativo non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo. Pertanto, ben possono i lavoratori, nell’esercizio della propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato – cessione che non richiede, in via generale, il consenso del debitore –, richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso.
Non rileva nemmeno, secondo i giudici, la mancata sottoscrizione del contratto collettivo da parte di ‘COBAS’ in quanto la cessione di credito è uno strumento che prescinde dall’esistenza di un contratto collettivo.