Serbatoio GPL in comodato: spetta al comodatario l’onere di restituirlo
La Corte d'Appello di Napoli ha deciso che il decreto legislativo n. 32/1998 riguardante la responsabilità del locatore per la rimozione dei serbatoi di GPL si applica solo ai contratti precedenti alla sua entrata in vigore. Nei contratti successivi, occorre attenersi alle disposizioni contrattuali o, in mancanza di queste, all'art. 1809 del codice civile che disciplina la restituzione della cosa nel comodato
Un individuo stipulò un contratto di fornitura di gas con un'azienda che implicava l'utilizzo in comodato di un serbatoio. Dopo la cessazione della fornitura, l'azienda non tolse il serbatoio, causando disagi durante i lavori in giardino. Il contraente richiese allora che il serbatoio venisse rimosso e che venissero risarciti i danni. Tuttavia, l'azienda contestò la richiesta, specificando che il contratto riguardava il Condominio e non l'individuo in questione, in quanto i rapporti erano stati trasferiti a un'altra società energetica.
In sede giudiziale, la richiesta di rimozione del serbatoio fu accolta, ma le richieste di risarcimento furono respinte. Su appello dell'azienda energetica, la Corte di Appello annullò la decisione iniziale, ritenendo infondate alcune eccezioni sollevate dall'azienda. Benché sia stata accettata la richiesta di controparte, la Corte respinse la richiesta di rimozione del serbatoio, affermando che l'obbligo di rimozione non poteva derivare da leggi speciali, ma doveva essere stabilito dal contratto o dai principi generali del codice civile.