Applicazione retroattiva della legge penale più favorevole: principio valevole anche per una sanzione amministrativa ma di natura penale per il diritto dell’Unione Europea

Possibile che, in forza del diritto dell’Unione Europea e allo scopo di garantire un’applicazione uniforme del principio, una sanzione amministrativa venga considerata come penale a causa della natura stessa dell’illecito e del grado di severità della sanzione

Applicazione retroattiva della legge penale più favorevole: principio valevole anche per una sanzione amministrativa ma di natura penale per il diritto dell’Unione Europea

Il principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole si estende anche a una sanzione qualificata come amministrativa nel diritto nazionale quando essa è di natura penale alla luce del diritto dell’Unione Europea. Tale principio deve essere applicato anche in sede di ricorso per cassazione, quando esso appartiene all’iter normale di un processo, a prescindere dal fatto che la decisione contro cui tale ricorso è diretto sia considerata definitiva nel diritto nazionale.
Questi i principi fissati dai giudici (sentenza dell’1 agosto 2025 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), chiamati a prendere posizione sul principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole, previsto dalla ‘Carta dei diritti fondamentali’ dell’Unione Europea, ‘Carta’ che si applica in tutti i casi in cui il diritto dell’Unione Europea è attuato da un’autorità nazionale.
Sebbene tale principio sia riservato all’ambito penale, la qualificazione di una sanzione come amministrativa nel diritto nazionale non esclude necessariamente l’applicabilità di detto principio. Infatti, è possibile che, in forza del diritto dell’Unione Europea e allo scopo di garantire un’applicazione uniforme di tale principio, una sanzione amministrativa venga considerata come penale a causa della natura stessa dell’illecito e del grado di severità della sanzione. Inoltre, tale principio si applica fintantoché la condanna non sia divenuta definitiva.
Ciò che debba o non debba essere considerato come una sentenza definitiva, in tale contesto, è parimenti disciplinato dal diritto dell’Unione Europea. La mera circostanza che una decisione di condanna sia qualificata come definitiva nel diritto nazionale, quando invece può essere oggetto di un ricorso per cassazione, non è sufficiente per escludere l’applicazione di tale principio.
A ‘costringere’ i giudici comunitari a fare chiarezza è stato il contenzioso sorto in Slovacchia: in quel Paese, difatti, al conducente di una betoniera è stata inflitta una sanzione pecuniaria di 200 euro dopo che era stato constatato, il 4 novembre 2015, che il tachigrafo del suo veicolo non era stato sottoposto al controllo periodico obbligatorio.
All’epoca dei fatti, tale obbligo derivava dal diritto slovacco in combinato disposto con il diritto dell’Unione Europea.
La Corte regionale, adita dal conducente e dalla società cui apparteneva la betoniera, ha confermato tale sanzione pecuniaria nel 2019. Il conducente e la società hanno quindi proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte regionale.
Il diritto dell’Unione Europea è stato successivamente modificato, con effetto a decorrere dal 20 agosto 2020, nel senso che gli Stati membri possono ormai esonerare i veicoli per il trasporto di calcestruzzo pronto per l’uso dall’obbligo di essere provvisti di tachigrafo.
È ciò che ha fatto la Slovacchia mentre il procedimento per cassazione non era ancora concluso. Il conducente e la società hanno allora sostenuto che i fatti commessi nel novembre 2015 non integravano più un illecito e che pertanto la sanzione pecuniaria avrebbe dovuto essere revocata.
La Corte suprema amministrativa slovacca, che deve statuire sull’impugnazione, ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi sulla portata del principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole previsto dalla ‘Carta’ e ha sottolineato che, nel diritto slovacco, l’illecito in esame è considerato un illecito amministrativo e che la decisione della Corte regionale è considerata definitiva, a prescindere dalla possibilità di proporre un’impugnazione contro di essa.
In primo luogo, i giudici comunitari constatano che, sia con la sua normativa iniziale sia con la modifica intervenuta successivamente, il legislatore slovacco ha attuato il diritto dell’Unione Europea, cosicché si applica la ‘Carta’. In secondo luogo, essi sottolineano che il principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole, previsto dalla ‘Carta’, resta riservato all’ambito penale. Ciò detto, il fatto che una sanzione sia qualificata come amministrativa nel diritto nazionale non esclude necessariamente l’applicazione di tale principio. Infatti, al fine di garantire un’applicazione uniforme di tale principio in tutta l’Unione Europea, altri due criteri possono comunque portare a qualificare una siffatta sanzione come sanzione penale, ossia la natura stessa dell’illecito e il grado di severità della sanzione. In terzo luogo, i giudici precisano che l’applicazione del principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole, previsto dalla ‘Carta’, presuppone che la modifica della legge rifletta un mutamento di posizione del legislatore sulla qualificazione penale dei fatti commessi dalla persona interessata o sulla pena da applicare.
Nel caso specifico, il legislatore slovacco ha effettivamente mutato la sua posizione quanto alla volontà di reprimere fatti come quelli contestati al conducente.
In quarto luogo, i giudici ricordano che il principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole, previsto dalla ‘Carta’, si applica fintantoché non sia stata pronunciata una condanna definitiva. Ebbene, la circostanza che una condanna sia considerata definitiva, in forza del diritto nazionale, non esclude l ‘applicazione di tale principio. Infatti, una condanna non può essere considerata definitiva, a tal fine, quando avverso tale condanna è possibile proporre un mezzo ordinario di impugnazione, vale a dire qualsiasi mezzo di ricorso che appartenga all’iter normale di un processo e che, in quanto tale, costituisca uno sviluppo processuale che ciascuna parte può ragionevolmente prevedere. Così è nel caso del ricorso per cassazione proposto dinanzi alla Corte suprema amministrativa slovacca. Pertanto, un giudice di cassazione è tenuto, in linea di principio, a consentire all’autore di un illecito, la cui sanzione rientri nell’attuazione del diritto dell’Unione Europea, di beneficiare di una normativa penale che gli è favorevole, anche se tale normativa è entrata in vigore dopo la pronuncia della decisione giurisdizionale oggetto di tale ricorso per cassazione.

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