Chiamate promozionali nonostante l’opposizione del cliente: multa per l’azienda
Palese l’abuso compiuto da una società commerciale, rea di avere completamente ignorato le richieste del cliente

Multa di 20.000 euro per l’azienda commerciale che utilizza per finalità promozionali i dati di un cliente, ignorando completamente il fatto che egli si sia chiaramente opposto ad essere ulteriormente contattato a fini di marketing. Il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto palese l’abuso compiuto dall’azienda, rea di non avere fornito alcun riscontro al cliente. Eppure, il titolare del trattamento dei dati personali è sempre tenuto a soddisfare la richiesta di esercizio dei diritti da parte del soggetto coinvolto e ciò nei tempi previsti dalla normativa in materia di protezione dati personali. Nel caso specifico il cliente ha ricevuto una prima chiamata promozionale e in occasione di tale colloquio ha espresso all’operatore la propria opposizione a ricevere ulteriori telefonate a fini di marketing, ma, ciò nonostante, l’azienda lo ha ricontatto con chiamate a scopo promozionale, A quel punto, però, il cliente ha deciso, all’ennesima chiamata, di esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa privacy e ha chiesto all’azienda di conoscere l’origine dei dati e di cancellarli, ma a tale richiesta non è mai stato dato riscontro. (Ordinanza del 7 aprile 2022 del Garante per la protezione dei dati personali)