Contratto misto di appalto di servizi di trasporto: valido comunque il termine annuale di prescrizione

Chiarimenti a fronte del contenzioso originato da un decreto ingiuntivo mirato all’ottenimento del pagamento di fatture emesse a seguito di plurimi servizi di trasporto di persone

Contratto misto di appalto di servizi di trasporto: valido comunque il termine annuale di prescrizione

Il termine annuale di prescrizione, previsto dal Codice Civile per i diritti nascenti dal contratto di trasporto, trova applicazione anche quando le varie prestazioni di trasporto siano rese in esecuzione di un unico contratto misto di appalto di servizi di trasporto, dovendosi in tali ipotesi far riferimento alla normativa in tema di trasporto per individuare quelle norme che, come la durata della prescrizione, sono intimamente collegate alla concreta tipologia della prestazione.
Questi i paletti fissati dai giudici (ordinanza numero 7942 del 25 marzo 2025 della Cassazione), chiamati a prendere posizione su un decreto ingiuntivo mirato all’ottenimento del pagamento di fatture emesse a seguito di plurimi servizi di trasporto di persone.
Nodo gordiano è la presunta prescrizione del credito posto alla base del credito ingiuntivo.
Per fare chiarezza, i giudici ribadiscono un punto fondamentale: il termine annuale di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto trova applicazione anche quando le varie prestazioni di trasporto siano rese in esecuzione di un unico contratto (misto) di appalto di servizi di trasporto.
Tornando alla vicenda oggetto del processo e prescindendo dalla qualificazione del contratto, per i giudici è irrilevante, ai fini della concreta individuazione del termine di prescrizione applicabile, accertare se, nella fattispecie concreta, il rapporto contrattuale avesse natura unitaria, nel senso che tra le parti era stata pianificata l’esecuzione di una serie di trasporti, aventi il carattere di prestazioni continuative soggette ad una disciplina unitaria, per il cui adempimento il trasportatore-appaltatore aveva predisposto un’organizzazione di mezzi propri, finalizzato al raggiungimento del risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente, o se piuttosto fossero configurabili distinti contratti di trasporto.

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