Imprenditore individuale in crisi: necessario il deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi per sfuggire alla liquidazione giudiziale

Necessario provare in concreto il mancato superamento dei limiti dimensionali fissati a livello normativo

Imprenditore individuale in crisi: necessario il deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi per sfuggire alla liquidazione giudiziale

A fronte di un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, l’omesso deposito da parte dell’imprenditore dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi si risolve, come già nell’istruttoria prefallimentare, in danno dell’imprenditore medesimo, il quale, infatti, ha l’onere di provare il mancato superamento dei limiti dimensionali che escludono il suo assoggettamento a liquidazione giudiziale.
Questo il principio applicato dai giudici (ordinanza numero 6653 del 20 marzo 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo alla liquidazione di un imprenditore individuale.
Decisiva la constatazione che l’imprenditore, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti dimensionali della cosiddetta impresa minore e la conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, si è limitato ad allegare i modelli fiscali (modello ‘PF Persone Fisiche’) relativi agli anni d’imposta 2020, 2021 e 2022, ma tutti e tre i modelli fiscali allegati, tuttavia, non riportano i ricavi e i debiti.
In sostanza, l’imprenditore indebitato ha depositato unicamente modelli fiscali incompleti e dai quali non è possibile desumere alcun dato relativo ai ricavi lordi e all’indebitamento complessivo nei tre anni antecedenti il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale e alcun dato relativo a detti requisiti, in particolare l’ammontare della situazione debitoria al momento dell’apertura della procedura concorsuale.

Prive di fondamento, anche secondo i magistrati di Cassazione, le obiezioni sollevate dall’imprenditore, il quale ha sostenuto che si è omesso di considerare il fatto decisivo che egli, come emerge dalla visura camerale in atti, è un piccolo imprenditore e che nei modelli fiscali delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2020, 2021 e 2022 ha presentato solo il quadro ‘LM’ perché è in regime forfettario di contabilità, che lo esonera, oltre che dall’indicare i ricavi lordi e l’ammontare dell’indebitamento, anche dalla tenuta del ‘libro giornale’, del ‘registro dei beni ammortizzabili’ e del ‘libro degli inventari’.
I magistrati di Cassazione tengono a precisare che lo specifico regime fiscale di contabilità semplificata non incide sul regime civilistico, che impone a tutti gli imprenditori commerciali la tenuta delle scritture contabili, le quali annoverano, tra quelle generalmente obbligatorie (a prescindere cioè dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa), anche il bilancio.

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