Incarico per la stipulazione di contratti: possibile escludere l’assimilazione al rapporto di mediazione unilaterale e di agenzia
Necessario valutare però un dettaglio, cioè la finalizzazione alla ricerca di una molteplicità indefinita di contratti
Il contratto con cui la parte mandataria si obbliga, dietro corresponsione di compenso ad affare concluso, a promuovere la stipulazione di una pluralità indefinita di contratti, senza vincolo di subordinazione o di para-subordinazione e in assenza delle attribuzioni gestorie e di rappresentanza attribuite dalla legge all’agente, ha natura atipica non assimilabile a quello di mediazione unilaterale e di agenzia..
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 27036 dell’8 ottobre 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo a presunte provvigioni maturate per l’espletamento di un incarico, conferito da un consorzio, di procacciatore d’affari ed avente come oggetto la promozione delle migliori iniziative, volte all’acquisizione, da parte di soggetti pubblici e privati, di incarichi e contratti per l’esecuzione di opere edili, in relazione alla ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati dal sisma che ha colpito L’Aquila nel 2009.
In particolare, la pretesa oggetto del contenzioso riguarda un contratto d’appalto per la ricostruzione d’un edificio, contratto procacciato, in teoria, in favore del consorzio.
A fare chiarezza provvedono i magistrati di Cassazione, i quali partono da un principio, risalente al 2017, secondo cui è configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cosiddetta atipica, fondata su contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (cosiddetta mediazione unilaterale), qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un’attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni. E l’esercizio dell’attività di mediazione atipica, quando l’affare abbia ad oggetto beni immobili o aziende, ovvero, se riguardante altre tipologie di beni, sia svolta in modo professionale e continuativo, resta soggetta all’obbligo di iscrizione all’albo degli agenti di affari in mediazione, quindi il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude il diritto alla provvigione.
Ma, nella vicenda in esame, il mandato non riguardava la ricerca di contraenti per la stipulazione di un singolo contratto, o, al più, per un novero determinato di contratti, bensì per una molteplicità indefinita di contratti (di appalto). Occorre, pertanto, valutare se una simile pattuizione, possa condurre o meno ad un contratto atipico, in parte assimilabile a quello di agenzia piuttosto che a quello, sempre atipico, di mediazione unilaterale. E occorre tenere conto del fatto che se è vero che nel caso in esame il mandatario si obbligava a procacciare i contratti d’appalto, mancherebbero le attribuzioni gestorie e di rappresentanza dell’agente, caratteristiche, invece, del contratto d’agenzia. Sembra prevalere, per contro, l’iniziativa promozionale del mandatario, chiamato a promuovere le migliori iniziative e a comunicare al ‘Consorzio’ il report di opportunità in corso, cosa che rimanda al contratto innominato di procacciamento d’affari. L’assenza, poi, della previsione di una retribuzione modellata sullo schema del contratto d’agenzia e l’esclusione del vincolo di subordinazione e di parasubordinazione paiono discostare ancor più il negozio da un tale contratto tipico.
Necessario, quindi, valutare, nel contesto di un Appello bis, se le caratteristiche dell’incarico fossero sussumibili, sulla scorta del tenore letterale della pattuizione e del suo contenuto complessivo, al negozio innominato di procacciamento d’affari, piuttosto che a quello atipico di mediazione unilaterale. E in questa ottica è necessario tenere presente che, carte alla mano, non si è trattato di sollecitare la stipulazione di contratti apriori determinati, sia pure differenti per tipologia di negozio (ad esempio, vendita, assicurazione, ecc.), bensì, più latamente, di proporre e sollecitare interventi di ricostruzione edilizia (dallo smaltimento e riciclo dei materiali inerti alla costruzione), recupero, ristrutturazione, messa in sicurezza, di cantieri, strade, infrastrutture e fognature, demolizioni e puntellamenti del centro storico del Comune di L’Aquila.