Mantenimento della prole: spese straordinarie sono quelle che esulano dall’usuale regime di vita dei figli

A fronte della loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, va posta in discussione la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno posto a carico di uno dei genitori

Mantenimento della prole: spese straordinarie sono quelle che esulano dall’usuale regime di vita dei figli

In materia di mantenimento della prole, devono catalogarsi come spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno cumulativo, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti.
Questo il principio applicato dai giudici (ordinanza numero 34490 del 29 dicembre 2025 della Cassazione), i quali hanno respinto definitivamente le obiezioni sollevate da un uomo a fronte di un decreto ingiuntivo relativo a spese straordinarie per il mantenimento della figlia minore.
In premessa, viene ricordato che nel contesto del
giudizio di separazione giudiziale era stato previsto a carico dell’uomo l’obbligo di versare un assegno di mantenimento di 500 euro per la figlia minore, oltre il 50 per cento delle spese straordinarie, con tanto di richiamo al ‘Protocollo d’intesa’ sottoscritto da Tribunale e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, protocollo secondo cui “sono comprese nell’assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell’abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, pre-scuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell’organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.)”.
Mettendo assieme provvedimento giudiziario e ‘Protocollo’ emerge, secondo i giudici, che le spese per le rette e l’iscrizione dell’asilo privato della figlia non rientrano nell’assegno di mantenimento, ma fanno parte delle spese straordinarie. Non si tratta, infatti, né di spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) né di quelle per materiale scolastico di cancelleria o per la mensa. Il ‘Protocollo’ stabilisce chiaramente che rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori quelle scolastiche, cioè iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola, babysitter se l’esigenza nasce con la separazione e deve coprire l’orario di lavoro del genitore che li utilizza. Inoltre, viene precisato che, con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell’altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell’immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni) ovvero in un termine all’uopo fissato, e, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
In passato, poi, si è chiarito che la straordinarietà di una spesa non deriva necessariamente dalla sua eccezionalità ed episodicità ma può essere legata all’incertezza del quando e del quantum. Quindi, per spese straordinarie possono intendersi sia quelle spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali o comunque episodici nella vita della prole (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive, viaggi di studio), sia quelle concernenti eventi, che seppure prevedibili, non possono considerarsi inclusi nella normale contribuzione al mantenimento in quanto di ammontare tale da comportare una significativa alterazione della regolamentazione definita mediante la previsione dell’assegno di mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo), ove la straordinarietà della spesa deriva dalla sua incidenza nella complessiva economia del nucleo familiare.
Tornando alla vicenda in esame, l’uomo aveva manifestato di voler aderire all’iscrizione della figlia alla scuola privata, sia pagando l’iscrizione e le prime due mensilità per un anno, che manifestando la propria volontà a che la minore continuasse a frequentare l’asilo privato, né risulta aver mai comunicato di non voler più sostenere le relative spese.
Per i magistrati di Cassazione, quindi, è corretta la valutazione compiuta in secondo grado, anche tenendo presente che, non essendo sempre configurabile a carico del coniuge affidatario della prole un onere di informazione e concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese cosiddette straordinarie, rimane fermo che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le abbia effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore, commisurandone l’entità all’utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori, salvo che l’altro genitore non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.

news più recenti

Mostra di più...