Niente “correzione” per l’originario certificato di nascita della persona trans
Decisiva la constatazione che il diniego opposto dai giudici nazionali non ha provocato danni

Legittima la decisione con cui i giudici nazionali – della Polonia, nella vicenda in esame – hanno negato a una donna divenuta uomo di vedere modificato l’originario certificato di nascita a seguito della assegnazione della nuova identità sessuale. Per i giudici comunitari, difatti, la persona trans non ha dato prova di avere subito ripercussioni negative. A dare origine alla vicenda giudiziaria è stata la richiesta dell’uomo di ottenere la correzione del certificato di nascita con la cancellazione del riferimento al genere assegnatogli alla nascita, o, in alternativa, di avere un nuovo certificato di nascita. La richiesta è stata presentata più volte nel tempo, ma la risposta dei giudici è stata sempre negativa, e tale risposta è ora reputata corretta dai giudici comunitari, i quali sottolineano che l’uomo non ha dato prova di avere subito un particolare danno per la decisione dei giudici nazionali. A questo proposito, i giudici comunitari sottolineano che la persona trans vive come un uomo, è sposato e, soprattutto, l’estratto del suo certificato di nascita e i suoi documenti indicano il solo genere sessuale riassegnatogli, mentre l’originario certificato di nascita non è accessibile al pubblico ed è richiesto solo in rarissime circostanze. (Sentenza del 17 febbraio 2022 della Corte europea dei diritti dell’uomo)