Protezione internazionale: controllo giurisdizionale sulla designazione del Paese come ‘sicuro’

La designazione come ‘Paese sicuro’ può essere effettuata mediante un atto legislativo, a condizione che tale atto possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo vertente sul rispetto dei criteri sostanziali stabilite dal diritto dell’Unione Europea

Protezione internazionale: controllo giurisdizionale sulla designazione del Paese come ‘sicuro’

In materia di protezione internazionale, la designazione di un Paese terzo come ‘Paese di origine sicuro’ deve poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo.
Questo il paletto fissato dai giudici (sentenza dell’1 agosto 2025 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), i quali aggiungono che il cittadino di un Paese terzo può vedere respinta la sua domanda di protezione internazionale in esito a una procedura accelerata di frontiera, qualora il suo Paese di origine sia stato designato come ‘sicuro’ ad opera di uno Stato membro dell’Unione Europea, ma tale designazione può essere effettuata mediante un atto legislativo, a condizione che tale atto possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo vertente sul rispetto dei criteri sostanziali stabilite dal diritto dell’Unione Europea. E le fonti di informazione su cui si fonda tale designazione devono essere accessibili allo straniero richiedente protezione e al giudice nazionale.
Comunque, uno Stato membro dell’Unione Europea non può includere un Paese nell’elenco dei Paesi di origine ‘sicuri’ qualora esso non offra una protezione sufficiente a tutta la sua popolazione.
In generale, gli Stati membri dell’Unione Europea possono accelerare l’esame delle domande di protezione internazionale ed espletarlo presso la frontiera qualora tali domande provengano da cittadini di Paesi terzi che si ritiene offrano una protezione sufficiente.
In Italia, però, la designazione di Paesi terzi come ‘Paesi di origine sicuri’ viene effettuata, dall’ottobre 2024, mediante un atto legislativo.
In virtù di questo atto, il Bangladesh è considerato in Italia come un ‘Paese di origine sicuro’. In tale contesto, perciò, due cittadini del Bangladesh, soccorsi in mare dalle autorità italiane, sono stati condotti in un ‘centro di permanenza’ in Albania, in applicazione del protocollo Italia-Albania, e da lì hanno presentato una domanda di protezione internazionale.
La loro richiesta è stata esaminata dalle autorità italiane secondo la procedura accelerata di frontiera ed è stata respinta in quanto ritenuta infondata, poiché il loro Paese d’origine è considerato ‘sicuro’.
A fronte delle obiezioni sollevate dai due stranieri, tocca ai giudici fare chiarezza sull’applicazione del concetto di ‘Paese di origine sicuro’ e sugli obblighi degli Stati membri in materia di controllo giurisdizionale effettivo. E i componenti della Corte di giustizia precisano, innanzitutto, che il diritto dell’Unione Europea non osta a che uno Stato membro proceda alla designazione di un Paese terzo quale ‘Paese di origine sicuro’ mediante un atto legislativo, a condizione che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo. Detto controllo deve vertere sul rispetto delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, in particolare quando un ricorso sia presentato avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale in esito alla procedura accelerata applicabile ai cittadini di Paesi terzi così designati. Inoltre, le fonti di informazione su cui si fonda siffatta designazione devono essere sufficientemente accessibili, sia per il richiedente protezione che per il giudice competente, e tale prescrizione mira a garantire una tutela giurisdizionale effettiva, consentendo allo straniero di difendere efficacemente i suoi diritti e al giudice nazionale di esercitare pienamente il proprio sindacato giurisdizionale. Peraltro, il giudice può, quando verifica se siffatta designazione rispetti le condizioni previste, tener conto delle informazioni da esso stesso raccolte, a condizione di verificarne l’affidabilità e di garantire alle due parti del procedimento la possibilità di presentare le loro osservazioni su tali informazioni supplementari. Infine, fino all’entrata in vigore di un nuovo regolamento destinato a sostituire la direttiva attualmente applicabile, uno Stato membro non può designare come ‘Paese di origine sicuro’ un Paese terzo che non soddisfi, per talune categorie di persone, le condizioni sostanziali di siffatta designazione.

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