Abuso di posizione dominante del motore di ricerca ‘Google Search’: confermata la multa da oltre 4milioni di euro
Respinte le obiezioni sollevate da ‘Google’ e dalla sua società madre, ‘Alphabet’
Confermata l’ammenda – per una cifra superiore a 4miliardi di euro – inflitta a ‘Google’. Respinte dai giudici (sentenza del 2 luglio 2026 della Corte di giustizia dell’Unione Europea) le obiezioni sollevate da ‘Google’ e dalla sua società madre, ‘Alphabet’, a fronte dell’ipotizzato abuso di posizione dominante del motore di ricerca ‘Google Search’ nell’ambito del sistema operativo ‘Android’.
Tutto ha origine nel 2018, quando la ‘Commissione Europea’ ha adottato una decisione in cui aveva concluso che ‘Google’ aveva abusato della sua posizione dominante imponendo, segnatamente con accordi di preinstallazione e condizioni di licenza di talune applicazioni, la precedenza del suo motore di ricerca ‘Google Search’ e del suo browser, ‘Chrome’, sui dispositivi mobili funzionanti con il sistema operativo ‘Android’, anch’esso proposto da ‘Google’.
La ‘Commissione Europea’ ha quindi constatato un’infrazione unica e continuata in cui rientravano tutti questi comportamenti e ha inflitto a ‘Google’ un’ammenda complessiva pari ad oltre 4miliardi e 300milioni di euro, di cui quasi 2miliardi di euro in solido a carico della ‘Alphabet’.
In primo grado il Tribunale dell’Unione Europea ha rivalutato la sanzione e ha fissato l’ammenda a 4miliardi e 125milioni di euro per ‘Google’, di cui un miliardo e 520milioni di euro a carico della ‘Alphabet’ in virtù della sua responsabilità solidale. E queste cifre sono state confermate dai giudici della Corte di giustizia dell’Unione Europea, a fronte delle pratiche anticoncorrenziali, relative al sistema operativo ‘Android’, realizzate dalle due società.
In primo luogo, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel valutare gli effetti anticoncorrenziali delle condizioni di preinstallazione previste dagli ‘accordi Android’. Difatti, il Tribunale poteva tenere conto dell’intero contesto economico pertinente, compresi gli accordi di ripartizione dei ricavi, senza che fosse necessario procedere sistematicamente ad un’analisi controfattuale per accertare un’infrazione al divieto di abuso di posizione dominante. Allo stesso tempo, il Tribunale poteva stabilire l’esistenza di un ‘status quo bias’ (pregiudizio dello status quo) a favore delle applicazioni preinstallate e dichiarare che ‘Google’ e ‘Alphabet’ non avevano dimostrato che le preferenze degli utenti o la presunta qualità dei loro servizi spiegassero da sole i comportamenti osservati.
In secondo luogo, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel confermare la valutazione della ‘Commissione Europea’ relativa alle condizioni di preinstallazione previste dagli ‘accordi Android’.
Secondo i giudici della Corte di giustizia dell’Unione Europea, la dimostrazione di un abuso di posizione dominante non è subordinata, in ogni caso, alla prova della capacità di escludere unicamente concorrenti altrettanto efficienti.
Tenuto conto delle caratteristiche specifiche dei mercati digitali in questione, il Tribunale poteva concludere che tali pratiche erano idonee a restringere la concorrenza e a rafforzare le barriere all’ingresso senza ricorrere a un tale criterio.
In terzo luogo, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel confermare la valutazione della ‘Commissione Europea’ relativa agli accordi antiframmentazione. Tali accordi erano idonei a limitare gli sbocchi commerciali delle versioni ‘Android’ non compatibili e a rafforzare così la posizione dominante di ‘Google’. Un’analisi controfattuale non era necessaria nelle circostanze del caso specifico, in quanto sono stati sufficientemente dimostrati gli effetti anticoncorrenziali del comportamento.
In quarto luogo, il Tribunale poteva respingere le giustificazioni oggettive addotte da ‘Google’ in merito agli accordi antiframmentazione e mantenere la qualificazione di infrazione unica e continuata nonostante l’annullamento parziale relativo ad alcuni accordi di ripartizione dei ricavi, poiché gli abusi rimanenti rientravano comunque in una medesima strategia anticoncorrenziale.