Affidamento esclusivo ad un genitore se il figlio minorenne rifiuta l’altro genitore

Possibile, addirittura, arrivare anche alla totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed il genitore non affidatario

Affidamento esclusivo ad un genitore se il figlio minorenne rifiuta l’altro genitore

Possibile per un genitore l’affidamento esclusivo del figlio minorenne se quest’ultimo manifesta un rifiuto radicato e forte verso l’altro genitore.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 14456 del 30 maggio 2025 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame una delicata vicenda, precisano che la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa – sentimenti a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche – costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed il genitore non affidatario e l’affidamento esclusivo all’altro genitore. Tutto ciò in attuazione del superiore interesse del minore.
Nella specifica vicenda, l’uomo, a fronte di alcuni gravissimi litigi intervenuti tra il figlio adolescente. e la madre (culminati, nel mese di agosto 2023, nella scelta di entrambi i figli della coppia di spostarsi a vivere presso l’abitazione paterna), chiede di disporsi l’affidamento esclusivo dei figli in suo favore, con annesso divieto di frequentazione dei minori da parte della donna, ovvero con una frequentazione tra i due figli e la madre ma solo ed esclusivamente in presenza dei ‘Servizi Sociali’.
Il riferimento è, nello specifico, all’episodio verificatosi quando, a fronte del desiderio espresso dal figlio di trascorrere più tempo a casa del padre in modo da restare vicino alla fidanzata ed al proprio gruppo di amici, la donna ha iniziato ad inveire contro di lui, brandendogli contro un coltello da cucina e proferendo la frase: “se non vuoi stare con me, tutto questo non ha senso. Prima ammazzo te e tuo fratello e dopo mi ammazzo”.
Evidente, in sostanza, la gravissima compromissione dei rapporti tra madre e figlio. Evidente, soprattutto, il netto rifiuto del minore non solo ad incontrare la madre ma anche alla possibilità di un riavvicinamento anche graduale, mediante incontri protetti o in spazio neutro, mentre egli risulta, per altro verso, più sereno ed ha rafforzato nel frattempo il rapporto con il padre.
Peraltro, i giudici di merito hanno proceduto all’ascolto del minore e quest’ultimo ha manifestato con fermezza la propria decisione di non vedere né sentire la madre e di interrompere, almeno per il momento, ogni rapporto con lei.
Infine, non va trascurato un ulteriore dettagli: il rifiuto espresso dall’adolescente risulta connesso ad un comportamento gravemente aggressivo e pregiudizievole posto in essere dalla madre nei confronti dei figli proprio in relazione ed a causa della, da loro auspicata, maggiore frequentazione con l’altro genitore. Evidente la connessione con dinamiche familiari fortemente compromesse e con conflitti di lealtà.

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