Censurata la società di telecomunicazioni che invia SMS ai clienti per ottenere il consenso alle comunicazioni commerciali

Per i giudici è corretta la visione del Garante per la protezione dei dati personali: ci si trova già di fronte a una comunicazione commerciale non autorizzata dal cliente

Censurata la società di telecomunicazioni che invia SMS ai clienti per ottenere il consenso alle comunicazioni commerciali

Illegittimo l’operato della società di telecomunicazioni che invia messaggi ai clienti per potere così acquisire il loro consenso per l’effettuazione di attività di marketing. Decisiva la constatazione che i dati personali dei clienti contattati sono stati trattati comunque senza il loro consenso originario. Logico, quindi, parlare di attività contra legem, poiché costituente, come sostenuto dal Garante per la protezione dei dati personali, trattamento di dati per finalità di marketing nei riguardi di soggetti che il consenso non hanno manifestato in precedenza. Nella vicenda presa in esame dai giudici è emerso che l’azienda ha inviato messaggi sia ai clienti di nuova acquisizione che ai clienti già presenti del database, ma che non avevano prestato il consenso alla ricezione di attività promozionale sull’utenza telefonica personale, chiedendo loro di dare il via libera ai contatti commerciali. Quest’ultimo dettaglio è decisivo, secondo i giudici, poiché la norma richiede il consenso non solo per l’invio di materiale o per la vendita diretta ma anche, e più semplicemente, per l’invio di generiche comunicazioni commerciali. Di conseguenza, laddove il consenso sia richiesto, come in questo caso, per successive attività commerciali o promozionali si è già in presenza di una comunicazione commerciale, compiuta in modo illegittimo. (Ordinanza 9920 del 28 marzo 2022 della Cassazione)

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