Crediti TARSU del Comune: i dati personali presenti bloccano la richiesta di accesso del consigliere comunale
Non può bastare il generico riferimento all’utilizzo della documentazione per l’espletamento del mandato consiliare

Da respingere la richiesta avanzata dal consigliere comunale e volta ad ottenere tutta la documentazione relativa ai crediti TARSU riconosciuti come residui attivi con delibera di giunta comunale e comprensiva degli avvisi e delle ingiunzioni di pagamento emesse nei confronti dei contribuenti e, infine, degli atti di recupero. I giudici precisano che quando, come in questa vicenda, i documenti e le informazioni richieste contengono dati personali, l’accesso può essere consentito soltanto se il consigliere comunale fornisce una specifica motivazione riguardo la connessione della richiesta di accesso con l’esercizio del mandato, non essendo sufficiente il generico riferimento all’utilizzo della documentazione ai fini dell’esercizio del proprio mandato da consigliere. In particolare, il membro del consiglio comunale ha lamentato la violazione dei principi di trasparenza, democraticità e buon andamento della pubblica amministrazione, affermando di avere diritto all’esibizione dei documenti, trattandosi di informazioni in possesso del Comune e utili all’espletamento del mandato consiliare. (Sentenza 213 del 31 marzo 2022 del Tribunale amministrativo regionale delle Marche)