Passeggero senza biglietto e multato: legittima la sua richiesta di poter visionare la documentazione relativa al verbale, incluso il nominativo del controllore
Va concessa la possibilità di accedere ai dati personali dell’agente che ha redatto il verbale e di conoscere la sua qualifica, poiché ciò può consentire al passeggero sanzionato di assumere iniziative giudiziarie a propria tutela

Legittima la richiesta avanzata da un passeggero di Trenitalia multato perché trovato a viaggiare senza biglietto e mirata ad ottenere copia integrale della documentazione relativa al verbale emesso nei suoi confronti, incluso il nominativo del controllore. I giudici chiariscono che il nominativo di un pubblico funzionario o di un agente di un pubblico servizio firmatario di un atto amministrativo è di regola ostensibile, non essendo riconosciuto un diritto all’anonimato per ragioni di tutela della riservatezza, a fronte della esigenza del richiedente l’accesso di verificare il corretto esercizio dell’attività amministrativa ed eventualmente di assumere possibili iniziative giudiziarie nei confronti del firmatario del verbale. Priva di fondamento, quindi, secondo i giudici, la tesi proposta da Trenitalia, tesi secondo cui l’oscuramento del nominativo del controllore era volto ad evitare possibili rischi alla sua sicurezza personale, tenuto conto che il personale di Trenitalia è esposto a possibili reazioni dei viaggiatori, che spesso si traducono in vere e proprie aggressioni verbali e fisiche. Sacrosanta, invece, la richiesta presentata dall’utente del servizio di trasporto ferroviario, cioè di accedere ai dati personali dell’agente che ha redatto il verbale e di conoscere la sua qualifica. (Sentenza 2530 del 5 aprile 2022 del Consiglio di Stato)