Respinta la richiesta di prendere visione dei tributi pagati dagli amministratori comunali
Confermati dal Garante i dubbi che hanno spinto un Comune a dire no a una precisa richiesta di accesso civico

Legittima l’opposizione del Comune alla richiesta di accesso civico avente ad oggetto la copia dei pagamenti dei tributi ICI, IMU e TARSU di tutti gli amministratori di maggioranza e minoranza facenti parte del consiglio comunale, compreso il sindaco, riferiti agli ultimi cinque anni, con specificazione dell’elenco dei beni di ogni singolo amministratore in base alle risultanze del catasto, in possesso o in comunione. L’amministrazione comunale ha rifiutato l’accesso civico, ritenendo sussistere un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti – alcuni dei quali si sono opposti all’accesso – considerando, fra l’altro, che dall’ostensione dei dati richiesti si potevano dedurre altre informazioni, come la residenza, l’abitazione principale, l’avere o meno pagato determinati tributi, il tenore di vita e la situazione economica personale. Legittimi, secondo il Garante per la protezione dei dati personali, i dubbi sulla possibilità di rilasciare copie dei versamenti effettuati dagli amministratori comunali, alcuni dei quali peraltro non più in carica. Da tenere presente, poi, che i dati e le informazioni personali contenuti nella documentazione richiesta sono di diversa natura e specie. Oltre ai dati identificativi e anagrafici, vi sono quelli di residenza e dei beni immobili in possesso e in comunione con indicazione dei contributi versati, con possibilità – come evidenziato dall’amministrazione nel provvedimento di diniego dell’accesso civico – di ricostruire la situazione economica e di vita dell’amministratore comunale, come l’aver fissato in un determinato immobile la propria abitazione principale, la qualità di proprietario di un immobile di una certa tipologia con l’identificazione dell’immobile stesso, l’aver versato o meno uno specifico tributo, il tenore di vita o la situazione patrimoniale. (Parere del 4 marzo 2022 del Garante per la protezione dei dati personali)