Richiesta di pensione di invalidità: illecita la comunicazione del verbale integrale della visita medica

Sotto accusa un Comune per il comportamento tenuto nei confronti di un dipendente le cui condizioni di salute sono state comunicate anche ai colleghi

Richiesta di pensione di invalidità: illecita la comunicazione del verbale integrale della visita medica

Censurabile il Comune che tratta in modo inadeguato i dati personali di un dipendente che ha presentato domanda di pensione per infermità dovuta a causa di servizio. Nello specifico è emerso che l’ente locale, dopo la sottoposizione del dipendente alla visita medica, aveva trasmesso all’INPS anche il verbale integrale della commissione medica, verbale contenente non solo il giudizio medico-legale, ma anche il giudizio diagnostico e i dati anamnestici, con riferimenti alle patologie riscontrate. Successivamente il lavoratore era stato avvicinato ripetutamente da alcuni colleghi desiderosi di essere rassicurati sulla non contagiosità dell’affezione epatica riscontratagli in occasione della visita medica. Queste domande hanno portato alla luce il fatto che moltissime persone avevano potuto prendere cognizione dei referti diagnostici relativi al dipendente. Per i giudici è evidente l’abuso compiuto dal Comune, poiché costituisce illecito trattamento di dati personali l’avvenuta comunicazione, benché effettuata in maniera riservata, da un soggetto pubblico a un altro, della copia integrale del verbale relativo all’accertamento sanitario eseguito dalla commissione medica in relazione alla richiesta del lavoratore volta ad ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità. (Ordinanza 9919 del 28 marzo 2022 della Cassazione)

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