Separazione e affidamento dei figli: necessario l’ascolto del minore

A patto, però, che l’ascolto non si riveli contrario all’interesse del minore o manifestamente superfluo, e sempre che il minore non abbia espresso il suo rifiuto in modo chiaro

Separazione e affidamento dei figli: necessario l’ascolto del minore

Codice Civile alla mano, il giudice che deve adottare provvedimenti riguardanti il minore non può decidere senza ascoltare il minore stesso, ove, però, quest’ultimo sia capace di discernimento, e cioè sia in grado di esprimere una propria opinione sulla questione che lo riguarda. Sempre che, però, l’ascolto non si riveli contrario all’interesse del minore o manifestamente superfluo, e sempre che il minore non abbia espresso il suo rifiuto in modo chiaro. Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 379 dell’8 gennaio 2025 della Cassazione), i quali aggiungono che se il minore ha compiuto dodici anni, si presume la sua capacità di discernimento. Se, invece, egli non ha raggiunto questa età, il giudice deve sentirlo solo se lo ritiene capace di discernimento. A fronte di una separazione coniugale con annesso affidamento dei figli, i magistrati ragionano in un’ottica più ampia, ricordando che vi è, in generale, il diritto del minore all’ascolto, il cui ambito applicativo è esteso a tutte le questioni e a tutte le procedure che lo riguardano, a prescindere dalla pendenza o meno di una vertenza giudiziaria. In sostanza, il minore che abbia compiuto gli 12 anni, e anche di età inferiore, ove capace di discernimento, va ascoltato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento, dandone atto con provvedimento motivato. Il legislatore ha, dunque, previsto che l’ascolto deve essere disposto quando il minore interessato al procedimento abbia compiuto i 12 anni di età o anche quando sia di età inferiore, ma comunque risulti capace di discernimento. Su quest’ultimo punto, poi, i giudici precisano che, ai fini dell’ascolto, al di sopra dei 12 anni la capacità di discernimento si presume (e non è ammessa prova contraria, ma solo cause che giustificano il mancato ascolto), mentre al di sotto di quest’età la menzionata capacità deve essere dimostrata. Ovviamente, una volta ritenuta la capacità di discernimento del minore che non abbia compiuto i 12 anni, l’ascolto non è discrezionale, ma doveroso, ove non siano presenti gli altri limiti previsti dalla legge.

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